1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «indotto alla violenza, il questore può» sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, dopo le parole: «specificamente indicato,» sono inserite le seguenti: «anche dall'interessato,».
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura» sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
c) al terzo periodo, le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostitui- te dalle seguenti: «nei successivi cinque giorni».
1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:
«Art. 6-quinquies. - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».