PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «indotto alla violenza, il questore può» sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».

Art. 2.

      1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, dopo le parole: «specificamente indicato,» sono inserite le seguenti: «anche dall'interessato,».

Art. 3.

      1. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura» sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;

          b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;

 

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          c) al terzo periodo, le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostitui- te dalle seguenti: «nei successivi cinque giorni».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

      «Art. 6-quinquies. - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».